Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
Il Fondo Pensione PreviAmbiente, pur avendo già integrato una serie di controlli periodici diretti a monitorare i rischi di sostenibilità degli investimenti e disponendo di una propria politica di sostenibilità, è classificato come artt. 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088.
Le attuali convenzioni di gestione recepiscono la politica di sostenibilità del fondo ma non agiscono attivamente, definendo azioni da adottare e obiettivi per i singoli principali effetti negativi. A oggi, pertanto, il Fondo dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’artt. 4 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088, dove “per effetti negativi sulla sostenibilità” si intendono le possibili conseguenze negative derivanti dalle scelte di investimento realizzate in ambito ambiente, sociale e governance.
Essendo classificato come artt.6, il Fondo non promuovere caratteristiche ambientali o sociali e non individua specifici obiettivi di investimento sostenibile, come definito negli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e gli investimenti sottostanti il Fondo Pensione non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili (art 7 Regolamento (UE) 2020/852).
Il Fondo si riserva in ogni caso di considerare in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, a seguito dell’adozione della normativa secondaria di attuazione dell’articolo 4 del Regolamento SFDR.
Consulta le Politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti