Opportunità e tutela. Ecco come funziona la RITA

21 Mag 2024
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Se l’adesione a un Fondo pensione è innanzitutto un’opportunità per i lavoratori, che così contribuiscono concretamente alla costruzione di un futuro all’altezza delle proprie aspettative, l’introduzione dell’istituto della RITA costituisce uno strumento di tutela per il lavoratore, a supporto concreto del sopraggiungere di esigenze di ordine economico anche prima del pensionamento. 

La RITA, acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, è una prestazione che prevede l’erogazione frazionata della propria posizione previdenziale, andando quindi a supporto del lavoratore o della lavoratrice in quel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta della prestazione in coincidenza della cessazione del rapporto di lavoro e il raggiungimento dell’età pensionabile.

 

Per poter accedere alla RITA è necessario essere in possesso di specifici requisiti quali: 

 

  • La cessazione dell’attività lavorativa;
  • Il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;
  • La maturazione del requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
  • Almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

O, in alternativa: 

 

  • Il perdurare di una condizione di inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
  • Il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni;
  • La maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

Il richiedente deve corredare quindi il modulo di richiesta della RITA di una certificazione comprovante i requisiti elencati. 

 

La RITA verrà quindi erogata, direttamente dal Fondo pensione, mediante frazionamento del capitale in rate con periodicità bimestrale o trimestrale che verranno via via ricalcolate tenendo conto dell’incremento o della diminuzione del montante residuo che resta investito nel Fondo. 

 

Nei casi in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale, l’aderente può utilizzare la parte non richiesta ai fini della domanda di anticipazioni, riscatto o altre prestazioni pensionistiche integrative. 

 

La RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino ad un minimo del 9%.

 

Gli iscritti al Fondo possono poi richiedere, con apposito modulo, la revoca della RITA. in base alla modalità che verrà stabilita dalla forma pensionistica. 

 

La RITA è infine automaticamente revocata in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica.