Garanzie accessorie: disponibile online il regolamento

21 Giu 2023
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IL CCNL Servizi Ambientali del 21/06/2022 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2023, le imprese del Settore siano tenute a versare ai lavoratori cui si applica il CCNL e che siano iscritti a Fondo PreviAmbiente, un importo, pari a € 5,00 per 12 mensilità, da destinare alla copertura assicurativa nei casi di premorienza e invalidità permanente superiore ai ⅔ e che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti.

Nell’applicare quanto previsto dal Contratto, il 17 gennaio 2023 il Fondo ha stipulato una convenzione con la compagnia UnipolSai. Essa prevede che le aziende del Settore versino trimestralmente il premio, in particolare:

  • I trimestre: dal 1° gennaio al 31 marzo, entro il 16 aprile;
  • II trimestre: dal 1° aprile al 30 giugno, entro il 16 luglio;
  • III trimestre: dal 1° luglio al 3 settembre, entro il 16 ottobre;
  • IV trimestre: dal 1° ottobre al 31 dicembre, entro il 16 gennaio.

Al verificarsi degli eventi oggetto della convenzione, l’assicurato (o gli eredi da lui indicati come designati in caso di premorienza) ha l’obbligo di consegnare al Fondo la documentazione richiesta. Il capitale sarà liquidato dalla compagnia al termine dell’istruttoria.

Il versamento del premio da parte dell’azienda è obbligatorio per tutti i lavoratori che risultino dipendenti nel primo giorno del mese e che siano iscritti a PreviAmbiente con adesione contrattuale, adesione tacita o adesione esplicita. A tal fine si prega di prendere visione del Regolamento sottostante.