CCNL Servizi Ambientali – Prestazioni accessorie per i casi di premorienza e invalidità permanente – Modalità operative

23 Feb 2023
previambiente-comparti-aggiornati-ottobre-2022

Alle Imprese associate a PREVIAMBIENTE che applicano il CCNL Servizi Ambientali

UTILITALIA

FISE—ASSOMBIENTE

CISAMBIENTE

FP-CGIL

FIT—CISL

UILTRASPORTI

FIADEL-CISAL

CCNL SERVIZI AMBIENTALI – Prestazioni assicurative accessorie per i casi di premorienza e invalidità permanente – Modalità operative.

Il CCNL SERVIZI AMBIENTALI (in breve: la fonte istitutiva) del 21/06/2022 prevede che, a partire dal 01/01/2023, le imprese del settore saranno tenute a versare per ciascun lavoratore a cui si applica il predetto CCNL e iscritto al Fondo Previambiente (in breve: gli Iscritti e il Fondo), l’importo di euro 5 (cinque virgola zero) in cifra fissa per 12 mensilità (in breve: il premio), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro certificata dagli enti competenti (in breve: TCM e IP).

In applicazione della normativa contrattuale il Fondo, all’esito della procedura selettiva ad evidenza pubblica richiesta dalla normativa di settore, ha stipulato un’assicurazione collettiva di gruppo (in breve: la Convenzione) con una primaria compagnia di assicurazione Unipolsai (in breve: la Compagnia), al fine di inserire nella garanzia assicurativa tutti i propri ISCRITTI per cui sussiste l’obbligo previsto dal CCNL dei Servizi ambientali.

Con la presente circolare lo scrivente Fondo intende fornire alle imprese indicazioni operative per attuare le previsioni della fonte istitutiva e illustrare le principali caratteristiche delle assicurazioni TCM e IP.

Tale assicurazione collettiva di gruppo pertanto presuppone:

  • un unico contraente ed un unico contratto di Assicurazione;
  • l’individuazione dei soggetti assicurabili e la determinazione del capitale assicurato pro-capite, in base a criteri uniformi e indipendenti dalla diretta volontà dei singoli partecipanti alla collettiva.

In via preliminare si ritiene fin d’ora utile richiamare l’attenzione sui seguenti profili:

  1. il versamento del premio da parte delle imprese è posticipato rispetto al periodo di efficacia delle coperture assicurative TCM e IP: ciò implica che il ritardato o mancato pagamento del premio, entro i termini di cui si darà in dettaglio nel prosieguo, comporta l’inoperatività delle garanzie. Di conseguenza, le responsabilità patrimoniali nei confronti del/i lavoratore/i interessati (e/o dei suoi aventi diritto) rimangono ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente.
  2. le informazioni contenute nella presente circolare non sono intese ad interpretare né a sostituire, anche parzialmente, le Condizioni di Assicurazione (e relativi allegati) in vigore, pubblicate nell’area pubblica del sito web del Fondo, sezione “Documentazione”, che costituiscono l’unica base giuridica vincolante.

I SOGGETTI ASSICURATI

Il Fondo è il contraente; gli assicurati sono esclusivamente i lavoratori iscritti al Fondo per i quali le imprese abbiano provveduto a versare al Fondo il relativo premio.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con due imprese differenti, l’obbligazione del versamento del premio grava autonomamente su ciascuna delle imprese (gli importi versati per lo stesso lavoratore e per il medesimo periodo di competenza da imprese differenti saranno restituiti pro-quota dal Fondo), fermo restando che al verificarsi di uno degli eventi oggetto di copertura assicurativa, all’avente diritto sarà corrisposta una sola prestazione.

In altri termini, il versamento di un premio “doppio” non comporta la duplicazione della prestazione assicurata.

LE PRESTAZIONI

L’ammontare del capitale assicurato, uguale per ciascun iscritto, date le finalità e la natura delle prestazioni oggetto di assicurazione, non può essere vincolato.
Si precisa che:

  • il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell’invalidità permanente dell’assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte;
  • qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l’invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell’assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati;
  • al verificarsi degli eventi assicurati, l’Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l’obbligo di consegnare alla compagnia di assicurazione la documentazione analiticamente indicata nel documento allegato alla Convenzione denominato “Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento”.

In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione.

Con specifico riferimento alla copertura IP, si precisa che qualora si verifichi l’invalidità permanente dell’assicurato, l’assicurato deve trasmettere al Fondo l’apposito modulo di denuncia entro i 45 giorni successivi mediante raccomandata a.r. ovvero PEC.

MODALITÀ OPERATIVE PER LE IMPRESE VERSANTI

Le imprese sono chiamate a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato).

Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il I trimestre 2023 dovranno essere versati il 17/04/2023. Parimenti, gli importi relativi al II, III, IV trimestre dovranno essere versati, rispettivamente, in data 17/07/2023, 16/10/2023 e 16/01/2024.

La causale del bonifico dovrà contenete le seguenti informazioni:

COPACC – codice fiscale azienda – ragione sociale – codice azienda – data inizio competenza – data fine competenza

Le date di inizio e fine competenza vanno indicate nel formato AAAAMMGG. Ad esempio, nel caso di versamento trimestrale del 1° trimestre 2023 le date da indicare saranno: 20230101 – 20230331.

Il bonifico dovrà essere disposto sulle seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN: IT49N0347901600000801822400
BIC CODE (SWIFT): PARBITMMXXX
Intestato a: Fondo Pensione Previambiente – Via Fabio Massimo 88, 00192 Roma
Acceso presso: presso BNP Paribas S.A., Succursale Italia (Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano)

Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione ad hoc, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda), recante di un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo.

Tale distinta di contribuzione ad hoc conterrà l’elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso.

La distinta dovrà indicare, per ciascuno iscritto:

  • azienda di appartenenza;
  • data di nascita, sesso, codice fiscale;
  • importo del premio versato (in base ai mesi di permanenza);
  • data di decorrenza di copertura;
  • data di scadenza della validità della stessa.

Il versamento è trimestrale ma le date di decorrenza indicate nella distinta di contribuzione devono necessariamente essere dettagliate per singole mensilità, così come meglio specificato nel tracciato Generic WebUploader dove è stato indicato che “la competenza (data inizio e data fine) deve essere sempre di 1 mese (riportare una riga per ciascun mese di competenza) e deve essere indicata nel formato aaaammgg (attenzione: la data inizio competenza deve essere sempre maggiore o uguale alla data inizio periodo indicata nel record di testa o comunque inferiore alla data di fine periodo).”

Il versamento del premio a mezzo bonifico bancario deve essere accompagnato dal contestuale invio della distinta di contribuzione ad hoc: in altri termini, il versamento del premio si considera effettuato soltanto nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire, in modo univoco, i premi versati alle singole posizioni degli iscritti assicurati.

In caso di ritardo, le eventuali posizioni arretrate potranno essere sanate dalle imprese, attraverso la predisposizione del bonifico bancario e il contestuale invio della distinta di contribuzione ad hoc, tassativamente entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di riferimento.

L’omesso o il ritardato (oltre il termine tassativamente indicato nel capoverso precedente) versamento dei premi dovuti ovvero invio della distinta di contribuzione ad hoc, comporta l’interruzione delle garanzie a partire dalla data di decorrenza indicata nella scheda di Polizza stessa. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia Assicuratrice in corrispettivo del rischio corso.

A fronte di ciò il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi pagati oltre il termine perentorio sopra indicato.

Per completezza si allegano i seguenti documenti:

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione che, anche in questa occasione, vorrete assicurarci e si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Il Presidente

Gianfranco Grandaliano

Il Direttore Generale

Salvatore Cardillo